Le nuove regole fiscali introdotte dal D.Lgs. n. 209 del 2023 sono applicabili per gli impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 1° gennaio 2024.
Consistono, nella riduzione del 50%, per i primi cinque anni, del reddito imponibile da lavoro dipendente e da lavoro autonomo prodotto in Italia con un tetto annuo di 600.000 euro, per coloro:
- aventi una elevata qualificazione o specializzazione, nel dettaglio risultare in possesso del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, o dei requisiti previsti per l’esercizio delle professioni regolamentate;
- non hanno avuto la residenza fiscale in Italia nelle tre annualità precedenti il trasferimento;
- l’impegno a risiedere in Italia per i successivi quattro anni pena la decadenza dall’agevolazione.
La detassazione è stabilita al 60% solo nel caso in cui l’impatriato abbia un figlio minore a carico, residente in Italia.
Per coloro che hanno trasferito la residenza fiscale prima dell'1/1/2024, cui spetta il beneficio della riduzione della base imponibile del 70% (del 90% per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria Sardegna e Sicilia) resta l’estensione del beneficio ad ulteriori cinque anni, a condizione che il lavoratore abbia un figlio minore o a carico, anche in adozione o in affido, o che acquisti una casa in Italia.
L’estensione è riconosciuta sia che il figlio minorenne e/o a carico sia nato prima del trasferimento in Italia, sia successivamente, a condizione che entro la scadenza del primo quinquennio il presupposto sussista.
L’acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale nel territorio dello Stato può avvenire nei dodici mesi precedenti il trasferimento della residenza o entro il primo quinquennio agevolato.
L’acquisto può avvenire in comproprietà con il coniuge, il convivente o i figli dell’impatriato.
L’opzione per l’ulteriore quinquennio si esercita versando, entro il 30 giugno dell’anno successivo all’ultimo anno di fruizione del primo periodo agevolato di un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia nel periodo precedente l’opzione.